SOCIETA'
ITALIANA
MEDICI
DIABETOLOGI
OSPEDALIERI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.I.M.D.O.
Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri

ARTICOLO 1
E’ costituita la Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri che prende la denominazione di S.I.M.D.O. Possono essere iscritti all’Associazione tutti i Medici Ospedalieri ed i Medici dipendenti del S.S.N. che lavorano in strutture diabetologiche o che siano cultori della materia.

ARTICOLO 2
L’Associazione è retta dal presente statuto ed ha sede legale presso il Servizio di Diabetologia - Ospedale S.Gennaro, Via San Gennaro n° 25 - Napoli

ARTICOLO 3
L’Associazione, che non ha finalità di lucro, ha il seguente scopo:
- valorizzare e riqualificare il Medico Diabetologo Ospedaliero.
- tutelare gli interessi morali, giuridici, professionali, e culturali della categoria.
- favorire l’Istituzione di servizi ospedalieri di diabetologia nell’ambito di un sistema dipartimentale, interdisciplinare e plurispecialistico, come previsto dalla legge 115/87.
- creare unità operative Ospedaliere di Diabetologia e Malattie del Ricambio, organizzate in moduli, con posti letto, in applicazione alle leggi vigenti.
- affidare alle strutture diabetologiche ospedaliere la formazione professionale e l’aggiornamento periodico obbligatorio dei medici e degli operatori del S.S.N.
- promuovere l’istituzione di Scuole Ospedaliere Diabetologiche per la preparazione culturale e tecnica dei medici con possibilità di conferimento di diploma di specialistica nella branca.
- stimolare e coordinare ogni iniziativa di ricerca e di prevenzione volta a migliorare le conoscenze sulla malattia diabetica, conferendo premi e borse di studio.
- favorire la costituzione e l’organizzazione di corsi di studio, convegni e seminari.

ARTICOLO 4
Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.
Essi si distinguono in soci fondatori, ordinari, straordinari, simpatizzanti, sostenitori e onorari.
Sono soci ordinari i medici specialisti in Diabetologia ed Endocrinologia e Malattie del Ricambio che svolgono attività assistenziali, appartenenti a strutture ospedaliere, universitarie e similari. Sono soci straordinari i medici del pubblico Servizio, specialisti in Diabetologia o in branche affini, o cultori della materia, che non svolgono attività assistenziali. Sono soci onorari personalità eminenti nel mondo della diabetologia. Sono soci simpatizzanti, sostenitori o benemeriti gli Enti pubblici o privati e persone fisiche.
I soci fondatori ed ordinari sono elettori ed eleggibili. Gli altri soci sono elettori e non sono eleggibili. Possono partecipare alle elezioni solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative del biennio in corso.

ARTICOLO 5
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. L’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e non determina la perdita della qualità di socio.

ARTICOLO 6
Sono organi centrali della società:
a) L’Assemblea Nazionale dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere;
f) Il Comitato Permanente dei soci fondatori;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7
Il Consiglio Direttivo è costituito da 6 a 10 Membri, eletti dall’Assemblea, e da 3 membri eletti tra i soci fondatori dal Comitato Permanente.
Essi rimangono in carica per tre anni, al termine dei quali possono essere rieletti per altri tre. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere.
Il Presidente può nominare il Segretario, che può essere sia membro del Consiglio Direttivo sia persona al di fuori di esso. Il mandato del Segretario scade al termine del periodo di Presidenza, il Segretario è obbligato alla stesura e alla conservazione dei verbali delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo elabora il regolamento attuativo dello statuto e propone modifiche statutarie, previa approvazione del Comitato Permanente dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

ARTICOLO 8
Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della società ed ha la firma sociale. Egli propone al Consiglio Direttivo la concessione del Patrocinio alle manifestazioni scientifiche previste dallo statuto. Cura la pubblicazione dei lavori congressuali, è responsabile della corrispondenza con i soci. Indice periodicamente riunioni scientifiche, sociali o di aggiornamento.

ARTICOLO 9
Il Consigliere Tesoriere provvede al pagamento e alle riscossioni, tiene aggiornato l’elenco nominativo dei soci, tiene il controllo dei conti e relaziona annualmente sulla gestione dei fondi.

ARTICOLO 10
Il Comitato Permanente dei soci fondatori è costituito dai soci che hanno fondato l’associazione e dai soci ordinari che abbiano dato prova di dedizione all’associazione, scelti all’unanimità dal Comitato Permanente ad integrare le eventuali vacanze. Ha la funzione di controllare che gli scopi dell’associazione siano mantenuti ed impedire che essa venga assorbita da altre associazioni. E’ l’unico organo statutario che può proporre lo scioglimento dell’Associazione ed esprimere parere vincolante sulle modifiche da apportare allo statuto. Elegge tra i suoi membri i rappresentanti al Consiglio Direttivo ogni volta che esso si rinnova.
E’ presieduto dal socio più’ anziano per età.

ARTICOLO 11
I Revisori dei Conti sono nominati dall’assemblea in numero di due. Essi controllano l’amministrazione ed i bilanci consuntivi e durano in carica tre anni.

ARTICOLO 12
I fondi sono costituiti da:
- quote associative versate dai soci;
- eventuali sovvenzioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche.

ARTICOLO 13
L’Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo con cadenza ogni due anni ed ha luogo nella sede prescelta dal Presidente, in via straordinaria su richiesta del Collegio dei soci fondatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 14
L’Assemblea dei soci ha per compito:
1) - fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che la società si prefigge;
2) - nominare il Consiglio Direttivo;
3) - nominare i Revisori dei Conti;
4) - apportare eventuali modifiche allo statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei soci o su richiesta del Collegio Permanente dei soci fondatori;
5) - deliberare la devoluzione del patrimonio sociale, su decisione del Collegio Permanente dei Soci Fondatori, in caso di scioglimento dell’associazione;
6) - prendere visione del bilancio consuntivo annuale della società.

ARTICOLO 15
Le Sezioni Regionali, che venissero istituite, dovranno adottare il presente statuto ed il regolamento elaborato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale può variare da 3 a 7 in base al numero degli iscritti.
Sono obbligate ad inviare al Consiglio Direttivo Nazionale copia dei verbali delle riunioni e la richiesta di autorizzazione alla concessione del patrocinio associativo a manifestazioni culturali e/o scientifiche.

ARTICOLO 16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alla disciplina del codice civile vigente.